Con riferimento alla lettera inviata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e riportata da alcuni organi d’informazione, A.N.CO.T – Associazione Nazionale Consulenti Tributari: “sottolinea con forza come le attività di redazione delle dichiarazioni fiscali, gli adempimenti di natura tributaria, la tenuta della contabilità aziendale e la redazione del bilancio siano libere e non riservate in via esclusiva a nessuna categoria professionale, potendo dunque essere legittimamente svolte dai tributaristi. E ciò è orientamento consolidato da parte della giurisprudenza della cassazione penale, che proprio con la sentenza delle sezioni unite n. 11545 del 23 marzo 2012 (citata nella missiva), ha avuto modo di chiarire in via definitiva come la legge istitutiva di dottore commercialista e ragioniere (di cui ai DPR nn. 1067 e 1068 del 1953) e il D.Lgs. n. 139/2005, che ha formato il c.d. Albo Unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non ha attribuito a tali professioni alcuna attività di competenza esclusiva. Del resto, tale principio era stato sancito dalla Corte Costituzionale già nel lontano 1996 (sentenza n. 418 del 1996). Inoltre, anche il riferimento che viene fatto alla Circolare del Ministero del 24 marzo 2022, è incoerente e fuorviante. Ed infatti, il Tar Lazio, con la sentenza n. 6021 del 2021, ha confermato la legittimità dell’iscrizione delle associazioni dei tributaristi nell’elenco di cui all’art.2 Legge 4 del 2013. La polemica innescata quindi dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili lascia veramente sgomenti, e si pone come strumentale per difendere una posizione di categoria superata dalla storia, oltre che respinta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e dalla magistratura amministrativa.”
Ufficio stampa A.N.CO.T